CODEVILLA. La storia (almeno da quelle parti) è nota. La fine, per ora, un po’ meno, poiché le sentenze amministrative vanno sempre per le lunghe (dopo il Tar, arriva il Consiglio di Stato...). Sta di fatto che l’amministrazione comunale di Codevilla, e in particolare il sindaco Marco Dapiaggi, hanno segnato un paio di punti a loro favore, uno sotto il profilo amministrativo, l’altro penale. E questo secondo aspetto è importante: il sindaco Dapiaggi ha incassato l’archiviazione di un procedimento per abuso d’ufficio e violenza privata (in concorso con la dipendente comunale responsabile dell’ufficio tecnico) nato dalla denuncia di Cristina Brambati e Sonia Gallotta, legali rappresentanti delle società Effebielle srl e Oltrepò Tennis Academy. Il primo punto (come il secondo, per il vero) riguardava la complicata questione della copertura dei campi da tennis e padel del centro sportivo, ossia che dovesse ottenere o meno un permesso per costruire.
La sentenza del Tar
Su questo aspetto, ha avuto ragione il Comune. Scrive il Tar, in una recente sentenza: «Non vi è stata alcuna violazione procedimentale: non è stato violato l’art. 20, d.P.R. n. 380/2001, poiché il procedimento di rilascio di un permesso di costruire in deroga è regolato dall’art. 14, d.P.R. n. 380/2001, norma che subordina il rilascio del titolo ad una deliberazione di competenza del Consiglio Comunale, senza prevedere un coinvolgimento procedimentale del richiedente (...) Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto». Ma se ne discuterà ancora.
Chiuso definitivamente, invece, l’aspetto penale. La denuncia nei confronti del sindaco era relativa, spiega il giudice Pietro Balduzzi che archivierà il procedimento, al fatto che le due querelanti sostenevano che le ordinanze di demolizione e rimozione delle coperture dei campi da padel e tennis, appunto realizzate senza permesso di costruire, «integrassero gli estremi dell’abuso d’ufficio perché il Comune (...) non ha agito per perseguire un interesse pubblico, ma ha intenzionalmente cagionato loro un ingiusto danno». Ossia, «nel non poter utilizzare nel corso della stagione invernale due campi da tennis e uno da padel».
Senza entrare nel dettaglio della questione dei diritto amministrativo, se fosse lecito o meno coprire quei campi (prima o poi ci sarà una sentenza definitiva), il giudice ritiene che il Comune, di fronte all’intento del privato, ossia delle due società, di «utilizzare le coperture senza limiti temporali» si sia allarmato e, nell’ambito della sua discrezionalità, abbia «emesso i provvedimenti inibitori».
Ci sono state, poi, decisioni a favore delle società sportive da parte dei tribunali amministrativi? Certo, ma «semmai - commenta il giudice - si tratta di cattivo esercizio del potere discrezionale ma non certo di abuso d’ufficio». Insomma, era e deve restare un contenzioso amministrativo. Sulla violenza privata, poi, il giudice taglia corto: «un’ordinanza contenente un ordine di rimozione non è qualificabile come minaccia».
Su questa archiviazione, le due società non hanno commentato. Il sindaco si è limitato a dire: «Non avevo alcun dubbio: il Comune, ed io lo rappresento, ha sempre agito per l’interesse pubblico. Questa sentenza non fa che confermarlo».