il trattamento INAIL previsto in caso di infortunio sul lavoro
Di questi giorni la stampa e l’opinione pubblica nazionale si sono occupate ampiamente dell’orrendo fatto accaduto sul lavoro e che ha condotto a morte un extracomunitario indiano.
Molte le inesattezze scritte, anche ingiustamente, denigratorie del Sistema. Per cui – se mi è consentito – per gli amici di SoloScacchi farei un un po’ di chiarezza sul merito per quanto è di interesse del nucleo famigliare superstite.
Preciso subito che la circostanza che la vittima lavorasse in nero non influisce minimamente sui diritti della famiglia superstite alle prestazioni dovute dall’INAIL che sono:
una rendita alla vedova rapportata al 50 % del salario del decuius e
il 20 % a ciascuno dei figli, a saturazione del 100%
Infatti il sistema, definito di “automaticità delle prestazioni” questo prevede nei primi articoli dal T.U. 30 giugno 1965 n° 1124
Prevengo l’obiezione che rammenta che il poveretto lavorava per pochi euro al giorno. E non era stato assunto regolarmente .
In questi casi è sancito, sempre per legge, che il diritto alla rendita sussiste ugualmente per gli aventi diritto e che questa – la rendita – non può essere conteggiata al disotto di un minimale stabilito per legge e revisionabile periodicamente, di valore ben più più alto della retribuzione percepita in vita (il cosiddetto minimale )
il lavoratore- in vita – o i suoi famigliari – in caso di sua morte – mantengono dunque intatto il proprio diritto personale qualora si verifichi l’infortunio ,a prescindere dal comportamento del datore di lavoro e del fatto che sia stato lavoro clandestino. E’ previsto inoltre che La vedova perderebbe il diritto alla sua parte solo se si risposa. E i figli lo perdono sen’altro al compimento del 18esimo anno di età,per la durata in vita se inabili o -se universitari- al termine del corso di studi a condizione che non vadano fuori corso.
L’INAIL dunque procede autonomamente a erogare le prestazioni previste dalla legge riservandosi l’azione di surroga nei confronti del datore di lavoro al momento in cui intervenga d’ufficio sua condanna penale passata in giudicato.
Disquisizioni a non finire ebbero corso nei tempi andati su dette innovazioni Allora imperavano le assicurazioni private che fecero di tutto per ostacolare il testo di legge nella sua attuale lettura. Ma i legislatori del tempo – e vada detto a loro merito – riuscirono a prevalere sugli interessi di parte e il testo fu approvato e,nel tempo,integrato in meglio….
Un’ultima considerazione concerne il datore di lavoro:
Se e quando verrà condannato con procedura d’ufficio dovrà rifondere l’INAIL di ciò che l ’Istituto ha speso e spenderà in futuro con le rendite capitalizzate a vedova e figli del de cuius cui ho fatto cenno all’inizio d questo mio scritto .-