Bonus barriere architettoniche 2026, ultimo anno per la detrazione. Chi può richiederla e come
L’agevolazione per l’accessibilità non è stata confermata dall’ultima Legge di Bilancio. Resta valida, quindi, solo per le spese sostenute nel 2025.
Mancata proroga del bonus al 75% nella Legge di Bilancio 2026. È la fine di un’era per gli incentivi dedicati alla disabilità. Salvo futuri decreti d’urgenza, infatti, la detrazione specifica introdotta dal D.L. 34/2020 si applicherà esclusivamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. In pratica, chi ha iniziato i lavori l’anno scorso potrà continuare a beneficiare delle quote residue. Invece, per i nuovi interventi sarà necessario fare riferimento alla detrazione ordinaria per ristrutturazioni edilizie.
Interventi coperti e limiti di spesa fino al 2025
Dunque, il bonus rimane esigibile per chi ha sostenuto costi entro il termine ultimo del 2025. Il raggio d’azione del bonus rimane limitato a specifiche opere finalizzate all’eliminazione degli ostacoli fisici negli edifici esistenti. Si parla di scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, escludendo automazioni o sostituzioni di serramenti (precedentemente incluse).
Il calcolo per i condomini numerosi segue un sistema di applicazione a scaglioni. Per le prime otto unità si applica il massimale di 40.000 euro. Per le eccedenti si scende a 30.000 euro ciascuna. È fondamentale che i lavori siano certificati da un tecnico abilitato che asseveri il rispetto del D.M. 236/1989, garantendo i requisiti di accessibilità e adattabilità. Senza tale asseverazione tecnica, il diritto alla detrazione del 75% decade. Tuttavia, si può sfruttare per i medesimi interventi la detrazione prevista per le comuni ristrutturazioni edilizie (di portata decisamente inferiore).
Requisiti di accesso e documenti necessari
La platea dei beneficiari del Bonus barriere architettoniche nel suo ultimo anno di esigibilità rimane molto ampia. Comprende persone fisiche, professionisti, società di capitali ed enti pubblici o privati non commerciali. Per ottenere il beneficio, il contribuente deve possedere o detenere l’immobile tramite un titolo di proprietà, affitto o comodato al momento dell’avvio del cantiere o del pagamento delle fatture. Detto ciò, la detrazione del 75% non è trasferibile agli eredi in caso di decesso del beneficiario, né passa al nuovo acquirente in caso di vendita dell’immobile. Un elenco veloce dei documenti necessari per richiederla:
- Obbligo di bonifico “parlante” con codice fiscale del beneficiario e P.IVA della ditta.
- Asseverazione redatta da un tecnico che attesti la conformità al D.M. 236/1989.
- Delibera condominiale che attesti maggioranza degli intervenuti (almeno 1/3 del valore millesimale).
- Per lavori sopra i 70.000 euro, necessaria anche l’indicazione dei contratti collettivi nazionali (CCNL).
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