Questi soggetti «a decorrere dall’anno 2025, non possono effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi 2021, 2022 e 2023. Per le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono gli anni 2022 e 2023», escluso il periodo Covid