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Vicomoscano (Cr). La Corte d’appello di Brescia ha accolto il ricorso di Asst Cremona e respinto la richiesta di rigetto presentata dai resistenti. «Viene così ritenuta conforme alla norma contrattuale – nota la stessa Azienda socio-sanitaria territoriale – la disciplina delle pronte disponibilità, così come nel tempo regolata da Asst anche a seguito di confronto sindacale».
Il contenzioso andava avanti ormai da alcuni anni. In un primo momento il giudice del lavoro aveva dato ragione all’Asst. Ma poi il tribunale civile di Cremona aveva riconosciuto parzialmente fondato il ricorso presentato da alcuni infermieri del pronto soccorso dell’ospedale Oglio-Po, per i quali l’utilizzo dell’istituto della reperibilità per il servizio trasporti programmati violava l’articolo 28 del contratto collettivo nazionale.
Secondo i ricorrenti (la quasi totalità degli infermieri del reparto, assistiti da un sindacato di categoria), l’azienda, allo scopo di coprire buchi in organico, aveva forzato la pronta disponibilità, inserendo turni infrasettimanali che di fatto costringevano i lavoratori a turni esasperanti, tali da rendere impossibile godere del tempo libero.
Stando alle proteste, ai lavoratori veniva chiesta una sorta di reperibilità dal lunedì al sabato, in orari diurni, senza turni di riposo tra quelli ordinari e quelli in pronta disponibilità (che di norma dovrebbero limitarsi a notturni e festivi).
La direzione generale Asst, esaminate le motivazioni del giudizio di primo grado, aveva deciso di impugnare la sentenza. E la Corte d’appello ne ha riconosciuto le ragioni. Le spese di giudizio sono state compensate.