Entro l’estate si saprà se è stato un flop come quello del 2003, quando una misura del genere fu proposta dal governo Berlusconi con scarsissimo successo. Per ora il governo Meloni scommette che dalla norma arriveranno 760,5 milioni di gettito in due anni, di cui 748,1 nel 2024, ma “cautelativamente” non li conta tra le […]
L'articolo Al via il concordato preventivo col fisco. Possono aderire anche i contribuenti inaffidabili se fanno emergere un po’ di nero proviene da Il Fatto Quotidiano.
Entro l’estate si saprà se è stato un flop come quello del 2003, quando una misura del genere fu proposta dal governo Berlusconi con scarsissimo successo. Per ora il governo Meloni scommette che dalla norma arriveranno 760,5 milioni di gettito in due anni, di cui 748,1 nel 2024, ma “cautelativamente” non li conta tra le risorse disponibili. Venerdì arriva in consiglio dei ministri il decreto attuativo della delega fiscale che disciplina il nuovo concordato preventivo biennale. Si tratta della possibilità per piccole e medie imprese e partite Iva di accordarsi preventivamente con l’Agenzia delle Entrate sui propri redditi dei due anni successivi e pagare le tasse a forfait, con la garanzia che se i ricavi saranno maggiori del previsto non dovranno versare nulla di più. Il testo era molto atteso perché una parte dell’opposizione ritiene il concordato un (ulteriore) potenziale regalo agli evasori.
Chi può aderire – La proposta dell’Agenzia arriverà entro aprile 2024 e si potrà aderire entro luglio. Negli anni successivi i tempi saranno anticipati: proposta a metà marzo con adesione entro fine giugno. L’opzione sarà offerta a chi oggi gode della flat tax al 15% (1,7 milioni di autonomi) e a una parte dei circa 2,4 milioni di contribuenti sottoposti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale, le “pagelle” che dal 2019 hanno sostituito gli studi di settore. Potrà accedere in prima battuta chi dichiara un reddito di almeno 2mila euro e ha un punteggio di almeno 8, cioè sufficiente: secondo il Dipartimento delle Finanze, nel 2021 sono stati poco più di 1 milione, il 44,6% del totale. Per questi contribuenti considerati in regola la base imponibile proposta dalle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap sarà con tutta probabilità molto vicina a quanto dichiarato l’anno prima.
Ripescaggio per i potenziali evasori che integrano le dichiarazioni – Tutti gli altri hanno presentato finora dichiarazioni ritenute inattendibili perché i ricavi indicati sono troppo bassi. Ma non saranno esclusi a priori: avranno la possibilità di essere ripescati integrando i dati inviati al fisco con “ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili”. Tradotto, dovranno far emergere il fatturato nascosto con il probabile obiettivo di evadere. Non è chiaro al momento quanto reddito aggiuntivo occorrerà dichiarare per accedere al beneficio del concordato e se l’Agenzia, in questi casi, farà una proposta personalizzata utilizzando tutte le informazioni contenute nell’Anagrafe tributaria e incrociandole con gli altri dati a sua disposizione. È un punto cruciale, perché se le maglie saranno troppo larghe lo strumento si trasformerà nel favore agli evasori che il viceministro Maurizio Leo ha tante volte garantito di voler escludere. Stando alla relazione tecnica, il governo si attende che dalla regolarizzazione dei soggetti Isa con voto inferiore a 8 derivino 605,8 milioni di euro.
Escluso chi ha debiti col fisco sopra 5mila euro – Un ulteriore requisito è di non avere debiti tributari o almeno aver estinto quelli superiori a 5mila euro, compresi interessi e sanzioni, con le Entrate o con enti previdenziali. Nel secondo caso la tagliola scatta solo per i contributi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Dall’estinzione di questi ruoli sono attesi 55,8 milioni. Saranno motivo di esclusione anche la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni e la condanna per reati fiscali, false comunicazioni sociali o riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro sporco se commessi negli ultimi tre periodi di imposta. Infine, impedirà l’accesso al concordato l’indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della cifra su cui verrebbe calcolato il dovuto al fisco.
Il nodo dei controlli per chi rifiuta la proposta – Resta da capire che conseguenze ci saranno per chi rifiuta la proposta del fisco. Per rendere efficace il meccanismo, occorrerebbe collegare la non adesione a successivi controlli sulla regolarità delle dichiarazioni. Il testo della delega si limitava a prevedere la possibilità di decadenza dal concordato se “a seguito di accertamento, risulta che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità“. Una formulazione che sembra legittimare una “modica quantità” di evasione.
Multe dimezzate in caso di adesione preventiva – Lo schema di decreto prevede anche altre novità sugli accertamenti. L’Agenzia delle Entrate dovrà obbligatoriamente “dialogare” con il contribuente in fase di accertamento. In caso di adesione la misura delle sanzioni sarà dimezzata, mentre se il contribuente non paga scatterà l’iscrizione a ruolo. Confermato il ricorso a tecnologie digitali e all’intelligenza artificiale per individuare gli evasori nel rispetto delle norme sulla privacy, come previsto nella delega e già recepito nella Convenzione 2023-25 tra ministero dell’Economia e Entrate.
Notifiche fiscali via pec – Sul fronte procedurale arriva la previsione che la decorrenza dei termini delle notifiche fiscali scatterà appena il gestore della posta elettronica certificata o del domicilio digitale comunicherà l’avvenuta consegna sulla casella pec del contribuente. Per il destinatario, la notifica “si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all’ufficio”. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se la casella è piena verrà fatto un secondo tentativo di consegna ad almeno una settimana di distanza. Se va ancora a vuoto, si procederà con le normali notifiche al domicilio.
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