RONCHI Vendite online, ma, incassati gli importi, non seguiva alcuna consegna del bene acquistato. Questa modalità deve aver fruttato all’uomo quantomeno una discreta somma di denaro, considerato che della sua rete informatica ne sono rimaste vittime una cinquantina di persone. Per la precisione, le denunce presentate sono state complessivamente quarantotto. L’attività illecita è collocata nel periodo tra il 2015 ed il 2017.
Il processo a carico del ronchese Emanuele Devit, accusato di truffa informatica, è frutto di ventotto procedimenti riunificati. Alcune posizioni sono già state definite, a fronte della remissione di querela.
E lo scorso mercoledì, in aula, il giudice monocratico Marcello Coppari ha pronunciato sentenza di estinzione del reato in ordine a venticinque persone offese. In buona parte per remissione tacita di querela. In sostanza, significa che il querelante, al quale è stata notificata la citazione in qualità di testimone, non si presenta a deporre senza giustificato motivo.
Nella prossima udienza, fissata il prossimo 12 aprile, è prevista un’ulteriore “scrematura” di posizioni di parte offesa, in questo caso la dichiarazione di estinzione del reato è legata alla maturazione dei termini di prescrizione.
L’elemento nuovo va ricondotto agli effetti della riforma Cartabia rispetto alla remissione tacita di querela. Il concetto di fondo è rappresentato dal fatto che di fronte ad una denuncia viene richiesta l’assunzione dell’impegno a partecipare al procedimento nel momento in cui si tratta di fornire la propria testimonianza che se non viene resa per qualsivoglia motivo di disinteresse, vale come una esplicita remissione di querela.
L’avvocato Massimo Bruno, che rappresenta l’imputato, ha osservato: «Il meccanismo della remissione tacita, già esistente nel nostro Ordinamento, così come da orientamento delle Sezioni Unite, è stato codificato dalla riforma Cartabia, la quale ha previsto per i reati procedibili a querela che tra le altre ipotesi la remissione è tacita quando il querelante senza giustificato motivo non compare in un’udienza quando è stato citato in qualità di testimone. Ovviamente, nella citazione del testimone deve essere indicato l’effetto della sua mancata presentazione. Altrettanto ovviamente l’applicazione della norma in questione contenuta nella riforma vale per i procedimenti procedibili per querela. La remissione tacita della querela, quindi, comporta l’estinzione del reato».