È un pezzo di “archeologia giudiziaria”, ed è la coda dei tanti contrasti che il crac Coopcostruttori aveva innescato in tutta la provincia Ferrarese, con epicentro nell’Argentano. La coda riguarda un piccolo processo civile, la contesa tra Egidio Checcoli, ex presidente LegaCoop (ieri uomo potente, potentissimo) che denunciò Massimo Cricca per diffamazione (in sede civile), uno dei tanti soci della Costruttori, quelli che pagavano di tasca loro, comprando le azioni della Coop e prestando i loro soldi ai dirigenti della coop argentana, in primis Giovanni Donigaglia e il suo vice Renzo Ricci Maccarini.
Dieci anni dopo
Bene, dopo 10 anni dai fatti denunciati, la Corte d’appello ha di nuovo “assolto” Cricca dalle accuse di diffamazione mosse da Checcoli che gli chiedeva 150mila euro di danni. Checcoli, invece di aver risarcimenti, dovrà pagare 10.000 euro di spese legali a Cricca e al suo legale, Bruno Barbieri, vicepresidente nazionale Codacons come deciso dalla Corte di Appello di Bologna: i giudici hanno rigettato il ricorso di Checcoli che in primo grado era stato condannato dal Tribunale Civile di Ferrara alle spese di giudizio (allora, solo 5. 000 euro). Cricca, uno dei portavoce del comitato risparmiatori Costruttori, il Carspac 2 era chiamato in causa per interventi e lettere, critiche nei confronti di Checcoli, uno di questi sulla Nuova. «Questa sentenza d’appello speriamo ponga fine a questa vergognosa pagina di storia legata a doppio filo alla nota vicenda del crac della Coop Costruttori» spiega una nota dell’avvocato Barbieri/Codacons. Che ricorda come la vicenda sia nata dalle affermazioni di Cricca che invitava Egidio Checcoli ad evitare di muovere critiche sul bilancio della Soelia (società argentana controllata dal Comune di Ferrara), «quando lo stesso Checcoli era venuto meno al suo obbligo – come presidente Legacoop Regionale di vigilanza – sui bilanci e sull’operato della Coop Costruttori».
Diritto di critica
La Corte di Appello di Bologna non solo ha rigettato il ricorso di Checcoli ma ha rimarcato il diritto di critica «sussistendo nel caso di specie i requisiti dell’interesse pubblico, della verità del fatto riferito e della continenza delle espressioni». E anche l’interesse pubblico, vista la notorietà di Checcoli, uno degli uomini più potenti a Ferrara degli ultimi decenni: ultimo ma non ultimo, Barbieri ricorda che questa sentenza potrà avere riflessi anche sul giudizio civile in Corte di Appello di Milano con centinaia di ex soci Costruttori contro LegaCoop: un’altra coda di archeologia giudiziaria.
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