Molto spesso ci si interroga sui rapporti intercorrenti tra norme giuridiche e nuove tecnologie, cercando di capire se le prassi moderne possano essere compatibili, o meno, con il dettato di un articolo del Codice Civile o di qualche altra legge. Qui di seguito vogliamo vedere da vicino una questione pratica senza dubbio interessante e che merita risposta: può un sms, ovvero un messaggio inviato dal cellulare o smartphone, costituire la prova della conclusione di un contratto, ovvero della sua stipula? Facciamo chiarezza.
La prassi in ambito contrattuale si sta progressivamente accostando alla tecnologia, se pensiamo che gestori telefonici, aziende, banche ed assicurazioni sono sempre più propense alla conclusione contratto, tramite telefonata o e-mail (con firma scannerizzata oppure digitale). Il punto però qui è capire se davvero un messaggio come un sms può comportare l’ok alla conclusione del contratto, con la conseguenza che quest’ultimo è valido e quanto pattuito è valevole perché provato dallo stesso sms.
Vale la pena qui ricordare che tecnicamente un contratto costituisce l’esito dell’accordo delle volontà delle parti (contraenti), mirato a regolare un rapporto giuridico di ambito patrimoniale. All’art. 1326 del Codice Civile è chiarito quando un contratto può dirsi concluso: la legge infatti stabilisce che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione riguardo al suo contenuto, da parte dell’altro contraente. La notizia dell’accettazione non sempre è contestuale alla stessa accettazione, se pensiamo che la citata notizia può arrivare in un secondo tempo, in ragione ad esempio delle modalità concordate dalle parti o della particolare natura dell’affare commerciale oggetto di accordo contrattuale.
Oggigiorno i moderni dispositivi come cellulari, tablet e pc portatili sono un valido supporto per coloro che intendono condurre delle trattative contrattuali. Con una chat, una mail o un sms comunicare le proprie intenzioni riguardo all’esito di una certo affare, è facile e veloce. Tuttavia, in tema di posta elettronica, bisogna altresì ricordare che la legge italiana conferisce valore probatorio soltanto alla Pec, ovvero la posta elettronica certificata, che infatti è considerata come una ordinaria raccomandata a/r; per quanto riguarda invece la mail classica, il magistrato potrà valutarne liberamente e discrezionalmente la “portata” probatoria.
In relazione alla specifica questione degli sms come prova della conclusione contratto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione riconosce il valore di prova documentale anche al messaggio sms. Ciò salvo che, una volta presentato il testo in corso di causa, la controparte non lo contesti con efficaci elementi a sostegno della sua tesi, che convincano il giudice del fatto che il messaggio sms non è attendibile come prova, ovvero non rispecchia il vero.
D’altra parte l’art. 2712 del Codice Civile, relativo alle riproduzioni meccaniche, sancisce che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. La giurisprudenza ha esteso l’applicazione di questa norma anche agli sms, tuttavia chiarendo altresì che il giudice resta libero di formare il proprio convincimento, propendendo o meno per l’attendibilità probatoria del messaggio su cellulare. E ciò vale anche per il messaggio sms inteso come prova della conclusione contratto.
Sarà il giudice, ovviamente, ad avere l’ultima parola, specialmente laddove si tratti di contratti di contenuto complesso. Inoltre, giurisprudenza ha appurato che la semplice prova dell’invio di un sms non può intendersi come prova della conclusione contratto, ovvero – come si dice in gergo – del suo “perfezionamento”. Serve altresì fornire la prova del suo contenuto, ovvero dei dettagli che sorreggono l’accettazione della proposta contrattuale.
Concludendo, appare piuttosto chiaro che laddove si tratti di trattativa contrattuale ad elevato valore economico, e al di là delle valutazioni del giudice sulla rispondenza al vero del messaggio sms inteso come prova della “conclusione del contratto”, sarà preferibile utilizzare – onde evitare contestazioni in giudizio – un mezzo di comunicazione digitale più efficace sul piano probatorio, come la Pec.
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