Se leggiamo le notizie dei quotidiani, non di rado possiamo imbatterci in articoli che si occupano di abusi edilizi. Infatti, tale tipologia di illecito è, almeno in Italia, tra le più diffuse. Qui di seguito vogliamo trattare una questione pratica che ha proprio a che fare con questa categoria di abuso: ovvero, quando scatta la prescrizione abuso edilizio? da quale preciso momento inizia a decorrere quel lasso di tempo che, una volta terminato, comporta l’estinzione del reato a cui si riferisce? Facciamo chiarezza.
Prima di vedere più da vicino la questione della prescrizione, dobbiamo spendere qualche parola sul concetto di abuso edilizio, onde comprendere bene di quale illecito si tratta. Ebbene, l’abuso edilizio altro non è che l’illecito penale compiuto da chi realizza una costruzione in mancanza di idoneo titolo edilizio. In pratica, il responsabile di tale reato costruisce senza permesso del Comune oppure in assenza di comunicazione di avvio lavori (la cosiddetta “scia”, vale a dire la segnalazione certificata di inizio attività), laddove il permesso non sia necessario, oppure ancora edifica violando i contenuti di detto permesso. Tecnicamente, l’abuso edilizio è una contravvenzione, vale a dire un illecito penale di non elevata gravità, che però può essere perseguito d’ufficio e pertanto qualsiasi persona può denunciare tale reato all’ufficio del PM. Lo stesso ufficio può comunque attivarsi autonomamente. Inoltre, tale illecito è un reato permanente, in quanto perdura per tutto il tempo della realizzazione dell’opera costituente abuso.
Ciò che non possiamo mancare di ricordare è tuttavia che l’abuso edilizio, oltre ad essere un illecito penale punibile sia con l’ammenda (anche molto onerosa, potendo superare i 50.000 euro) sia con la condanna all’arresto, è anche un illecito amministrativo, sanzionabile con l’ordine di demolizione, emanato dall’amministrazione comunale competente. La prescrizione per questo illecito, di cui tra poco parleremo, riguarda solo gli aspetti penali dell’abuso in esame: infatti, l’illecito amministrativo non può cadere in prescrizione. Ciò in quanto – come precisato dal Consiglio di Stato – nel diritto amministrativo l’illecito edilizio perdura nel tempo e comporta l’omissione di ripristinare lo stato dei luoghi.
Non di rado più persone sono chiamate a rispondere per abuso edilizio: ciò in quanto hanno concorso a vario titolo, alla creazione del manufatto abusivo. In pratica, potrà essere condannato non soltanto il titolare formale dell’immobile abusivo ovvero il proprietario, ma anche il costruttore, il committente dei lavori, o il progettista, se figure distinte. Ma la legge dispone che chiunque abbia contribuito, anche in misura minore, alla realizzazione dell’opera, di fatto può rischiare la sanzione penale. Ciò in quanto qualsiasi persona abbia a che fare con la creazione di una costruzione, deve assicurare il rispetto delle normative urbanistiche, delle previsioni di piano e di quanto previsto nel permesso del Comune.
È piuttosto agevole chiarire dopo quanto tempo matura la prescrizione in tema di abuso edilizio. Tale illecito penale, essendo appunto contravvenzione, segue la consueta prescrizione pari a 4 anni, che però diventano 5 in ipotesi si verifichino atti interruttivi della prescrizione, ovvero tutti gli atti tipici del processo penale come un interrogatorio o una sentenza del magistrato. Il punto è invece un altro: capire qual è l’esatto momento a partire dal quale inizia a decorrere il citato lasso di tempo, idoneo a far maturare l’estinzione del reato. È chiaro che saperlo può certamente convenire a tutti coloro che sono ben consapevoli di aver edificato illegittimamente e attendono soltanto lo scorrere del tempo, per evitare conseguenze, quanto meno sul piano penale.
Sopra abbiamo ricordato che l’abuso edilizio fa parte della categoria dei reati permanenti: ciò implica allora che gli anni che servono a far maturare la prescrizione decorrono dall’istante in cui l’opera abusiva si è conclusa. È un dettaglio pratico non di poco conto, se pensiamo che, conseguentemente, è sempre ammesso condannare questo reato con sentenza, se la costruzione permane in fase di costruzione e non è ultimata: l’opera infatti – come appena detto – deve essere conclusa perché possa scattare la clessidra della prescrizione. Come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza, allo scopo del decorso del termine di prescrizione, la conclusione lavori equivale alla conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni (ed intonaci).
Tuttavia, non sempre la prescrizione in tema di abuso edilizio decorre secondo quanto citato, ovvero dal momento in cui l’opera è stata ultimata: infatti, nel caso l’autorità sia intervenuta a accertare formalmente l’abuso in questione o a porre in sequestro il manufatto abusivo, allora il termine di prescrizione scatterà da quel momento; mentre, se l’autorità ha svolto i controlli ma non ha messo alcun sigillo, la prescrizione in esame scatterà solo dalla sentenza di condanna primo grado.
Concludendo, appare piuttosto chiaro che la disciplina della prescrizione in caso di abuso edilizio segue regole particolari, che però meritano di essere conosciute: la prescrizione – lo ricordiamo – scatta in quanto, con lo scorrere del tempo e per talune tipologie di illecito, si affievolisce l’interesse dello Stato a perseguire i reati, e al contempo con la prescrizione viene incentivata una maggior celerità della macchina giudiziaria, nel rispetto dei principi di equo processo.
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