Voghera, scontro sulla Tari non pagata: il ricorso finisce in Cassazione
VOGHERA. La società “Rica Gest srl”, che a Voghera come in molte città d’Italia gestisce i punti vendita denominati “Rispamio Casa” (si trova nell’area commerciale di Voghera Est), non si arrende e ha scelto di arrivare fino alla Corte di Cassazione per contestare la Tari imposta dall’amministrazione comunale. Si tratta di una cifra consistente – oltre 50mila euro – e la società romana si è vista sconfitta in primo grado dalla commissione tributaria e in secondo grado. Peraltro, ricorsi simili sono stati presentati anche in altre zone, ad esempio in Sardegna. Non si arrende la “Rica Gest srl”, ma non si arrende neppure Palazzo Gounela che, con una recente delibera, ha anche incaricato un legale di assisterla in Cassazione. Tutte spese – quelle dei tre gradi di giudizio – che si spera che poi i giudici carichino, in caso di vittoria dell’ente pubblico, sui conti della società privata. «La materia del contendere ha per oggetto la tassa rifiuti dovuta per le annualità 2017-2018-2019 da una utenza non domestica per i rifiuti prodotti con l’occupazione di locali destinati alla vendita per complessivi mq 2.345 e a magazzino per complessivi mq 269 – spiegano dal Comune – In particolare l’impugnativa da parte del contribuente degli avvisi di accertamento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia nel 2023, e successivamente in secondo grado a seguito della soccombenza in primo grado, ha riguardato l’applicazione delle norme in materia di assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e le riduzioni automaticamente applicate alla quota variabile del tributo a seguito di avvenuto avvio al recupero di parte dei rifiuti, in un contesto normativo che prevedeva un regime di privativa comunale su tutte le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, riconoscendo riduzioni solo in presenza di avvio al recupero di parte dei rifiuti assimilati».
Le attività economiche erano obbligate ad avvalersi del servizio pubblico per avviare allo smaltimento i rifiuti speciali assimilati, non potendo sottrarsi all’obbligo tributario, pur decidendo di provvedere allo smaltimento autonomamente attraverso imprese abilitate alle attività di recupero. «Il regolamento comunale, in ossequio alla normativa nazionale consentiva tuttavia il riconoscimento di una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa in presenza di documentazione comprovante l’effettivo avvio al recupero di parte dei rifiuti prodotti».