Terzo mandato, la Consulta sul no a De Luca: “Limite è principio fondamentale, le Regioni non possono contraddirlo”
Le leggi elettorali delle Regioni a statuto ordinario “non possono, a pena di illegittimità costituzionale, violare il principio” del divieto di terzo mandato consecutivo dei presidenti, “che è ormai parte integrante dei rispettivi ordinamenti”. Lo scrive l’Ufficio stampa della Corte costituzionale nel comunicato sulle motivazioni – depositate giovedì – della sentenza che il 9 aprile ha bocciato la legge elettorale della Campania, nella parte in cui avrebbe consentito al governatore Pd Vincenzo De Luca di ricandidarsi alla carica per la terza volta (contro il volere della segretaria del suo partito, Elly Schlein). La legge quadro del 2004, attuativa dell’articolo 122 della Carta, stabilisce infatti chiaramente il divieto di rieleggibilità dopo due mandati. A novembre, però, il Consiglio regionale campano aveva aggirato il limite, con una legge in cui ha recepito la regola statale deliberando però – allo stesso tempo – che “il computo dei mandati” sarebbe partito da quello in corso, già il secondo per De Luca. A gennaio quindi il governo aveva impugnato la legge di fronte alla Consulta, ottenendo ragione.
Riassumendo il ragionamento dei giudici, il comunicato della Corte sottolinea che il divieto è “un principio fondamentale della materia elettorale” e quindi, “per essere applicabile, non necessita di alcuna integrazione da parte del legislatore regionale. Nel caso della Regione Campania”, in particolare, “il divieto del terzo mandato consecutivo è divenuto operativo con l’entrata in vigore della legge” elettorale del 2009, “la quale non reca alcuna disposizione che a esso illegittimamente deroghi”. Insomma, per rendere applicabile il limite non serviva una nuova legge, e in ogni caso quella legge non può contraddire la legge quadro statale in materia. “La disposizione impugnata”, conclude la nota, “si pone dunque in contrasto con il ricordato principio fondamentale, in violazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”.
Il limite dei due mandati, ricorda la Consulta, è stato introdotto per “bilanciare contrapposti principi e a fungere da “temperamento di sistema” rispetto all’elezione diretta” dei presidenti, a cui fa da “ponderato contraltare”. Infine, precisano i giudici, “nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che analoghe leggi regionali“, in primis quella del Veneto di Luca Zaia, “volte a impedire l’operatività del principio del terzo mandato consecutivo non sono state impugnate dal presidente del Consiglio dei ministri: la loro eventuale illegittimità costituzionale”, si legge, “ben può essere fatta valere, nei modi previsti dall’ordinamento, in via incidentale“, cioè da parte di un giudice chiamato ad applicarle. Nel prossimo Consiglio dei ministri, peraltro, il governo è intenzionato a impugnare anche la legge che consente il terzo mandato al presidente leghista della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Il Trentino però è un ente a statuto speciale, a cui quindi formalmente non si applicano i principi dettati dalla Corte costituzionale nella sentenza sulla Campania.
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