Come abbiamo spiegato nei nostri precedenti approfondimenti, dal prossimo 3 gennaio ci sarà l’obbligo di compilazione del Foglio di Servizio Elettronico (FDSE) per gli NCC. Si tratta della versione digitale – da caricare su un’apposita piattaforma raggiungibile attraverso il Portale dell’Automobilista – di ciò che già oggi avviene in forma cartacea, ma con alcune modifiche molto importanti per quel che riguarda, soprattutto, l’accessibilità e la durata del trattamento di questi dati. Nello specifico, parliamo di quei “fogli” in cui gli autisti e i titolare dei servizi di “Noleggio con Conducente” devono inserire non solo i propri dati (compresi quelli relativi alla vettura e alla concessione che autorizza il servizio), ma anche quelli dei committenti, ovvero chi paga e usufruisce di un trasferimento attraverso NCC.
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Una norma che non è nuova, visto che se ne parla addirittura dal 2018. Ma l’attuale governo, con un decreto interministeriale firmato dal capo del dicastero dei Trasporti (Matteo Salvini) e dell’Interno (Matteo Piantedosi) in cui vengono dettate le linee guida del funzionamento di questo Foglio di Servizio Elettronico per NCC a partire dall’inizio del nuovo anno. In particolare, l’aspetto più critico – e che riguarda tutti i cittadini e non solo gli operatori professionisti – è proprio quello relativo alla raccolta e al trattamento dati degli “utenti” che nel decreto vengono identificati come “committenti”:
«Il soggetto che conclude con un vettore NCC un contratto di trasporto di persone a favore di sé stesso o comunque di una utenza differenziata, nel rispetto dei vincoli di esercizio della relativa autorizzazione stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale vigente; non è considerato committente ai sensi del presente decreto il soggetto che svolge l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea tramite le piattaforme tecnologiche di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».
Tante parole che si possono sintetizzare con la definizione di chi utilizza (o prenota un servizio per conto di altri) un NCC per spostarsi da un luogo all’altro.
Come abbiamo già spiegato, all’interno del Foglio di Servizio Elettronico per NCC non ci sono solamente i dati del veicolo e della licenza (oltre a quelli dell’autista), ma anche quelli di coloro i quali usufruiscono del servizio. Nello specifico, esistono due tipologie di modelli: quello “A” che prevede l’uscita del veicolo da una rimessa; quello “B” relativo all’uscita da un luogo differente rispetto alla suddetta rimessa. Ma, in sostanza, i dati richiesti sono sempre gli stessi (di seguito copia di quanto inserito negli allegati del decreto interministeriale).
Dunque, troviamo anche il trattamento dei dati relativi al committente o colui che usufruisce il servizio. Per spiegare meglio, come fatto da Christian Bernieri sul suo blog: se un padre prenota un NCC per sua figlia, saranno trattati sia i suoi dati che quelli della figlia. Ma di che dati parliamo? Degli stessi che vengono già richiesti dal Foglio di Servizio cartaceo.
Nome, cognome e codice fiscale. Il tutto abbinato ai dati sullo spostamento: orario e luogo di partenza, orario e luogo di arrivo. Con tanto di durata del “viaggio”. Si potrà dire che si tratta di dati già richiesti in passato, ma è veramente così? La risposta è sì, ma il problema è che i Fogli di Servizio cartacei dovevano essere conservati per un massimo di 15 giorni, mentre questi in formato elettronico rimarranno a disposizione dell’azienda che offre servizi NCC, ma anche delle forze dell’ordine, dei comuni e del CED (Centro Elaborazione Dati) del Ministero dell’Interno per ben tre anni.
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