Le società entro il 31 dicembre 2024, come disposto dal CONI e recepito nel Regolamento Federale, dovranno nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
La nomina, ai sensi dell’art. 10, comma 7 del Regolamento, dovrà essere comunicata alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding inviando apposita autocertificazione a firma del Legale Rappresentante.
In proposito, al fine di agevolare le società, è stata implementata dalla Federazione l’apposita sezione del Portale Servizi FIGC, che consentirà alle stesse, in modo semplice e intuitivo, di compilare e depositare direttamente sul Portale Servizi le autocertificazioni di cui all’art. 10, commi 7 e 8.
Le società potranno accedere al Portale Servizi con le medesime credenziali già in loro possesso e entrare nella sezione Safeguarding, attraverso l’indirizzo https://anagrafefederale.figc.it .
Le Leghe, le Divisioni e il Settore per l’attività giovanile e scolastica non dovranno porre in essere alcuna attività in relazione alle autocertificazioni inviate dalle società tramite portale.
La Segreteria della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding e L’Ufficio Information Technology federale sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Tanto premesso, si coglie l’occasione per rammentare che la norma transitoria dell’art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva, come noto, ha indicato la data del 1° gennaio 2025 per l’entrata in vigore dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo. Detti commi fissano le sanzioni comminabili, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti agli art. 10 del Regolamento, alle società, ai Legali Rappresentanti e al Responsabile del Safeguarding.
Circolare FIGC esplicativa adempimenti in materia di Safeguarding