Il nuovo Codice della Strada è legge, dopo il voto del Senato di mercoledì 20 novembre. Tra le “novità” inserite all’interno del testo, c’è un’attenzione particolare alla guida in stato di ebbrezza, con l’introduzione dell’obbligo di installare un determinato dispositivo (le cui caratteristiche saranno definiti, nel futuro prossimo, da un decreto ministeriale da pubblicare entro sei mesi dalla pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale) in specifiche fattispecie. Parliamo del cosiddetto “Alcolock”, una sorta di “etilometro” presente a bordo della vettura che permette l’accensione del veicolo – essendo collegato alla centralina – solamente nei casi in cui il tasso alcolemico (calcolato attraverso il “soffio” del guidatore) sia inferiore a quanto prescritto dalla legge.
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Una novità? Non proprio. Come spiegheremo nel nostro monografico dedicato all’Alcolock, si tratta di una decisione che segue quanto già indicato da un Regolamento Europeo datato 2019, quello relativo alla predisposizione delle nuove vetture (per produzione o di nuova immatricolazione) di sistemi ADAS (Advanced driver-assistance system) obbligatori. Inoltre, in Europa – seppur per fattispecie variegate – l’utilizzo di questo strumento è piuttosto diffuso e anche in Italia è stata fatta una sperimentazione ridotta che ha portato a ottimi risultati.
Ma cosa dice, esattamente, il nuovo testo del Codice della Strada – approvato dal Parlamento – relativamente agli obblighi di installazione (a carico del cittadino) di questo dispositivo sulla propria automobile? L’articolo 1 (che va a modificare l’articolo 186 del Codice della Strada con l’inserimento del comma 9-ter) recita:
«Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436».
Spieghiamolo. Tutti quegli automobilisti che sono stati già “pizzicati” con un tasso alcolemico superiori agli o,8 g/l (grammi per litro), vedranno sulla propria patente comparire i codici – già previsti dal vecchio Codice della Strada – numero 68 e 69. Dunque, sulla patente di guida è esplicito il divieto di guidare da sobri, con una quantità di alcool nel sangue pari a zero.
Inoltre, anche l’articolo 3 del nuovo Codice della Strada va a intervenire su questa faccenda, sottolineando come i titolari di patenti di guida con codice 68 e 69
«possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero».
Dunque, questo dispositivo che impedisce – di fatto – l’accensione di un motore deve essere installato – a spese (anche quelle di manutenzione) del cittadino recidivo – sui veicoli a motore M (per trasporto di persone) o N (per trasporto di merci) obbligatoriamente.
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