Amianto, danno milionario. Il tribunale di Venezia decuplica il risarcimento
Un milione e 150 mila euro. Tanto dovrà risarcire Fincantieri alla famiglia di un suo ex dipendente morto per mesotelioma da esposizione da amianto, operaio saldatore negli anni Sessanta e Settanta, quando la fibra cancerogena veniva utilizzata nella coibentazione (anche) delle navi, senza adeguati sistemi di protezione per i lavoratori.
Sono molte le sentenze che riconoscono i danni patiti dalle famiglie: la novità di quella emessa – in questo caso – dal Corte d’Appello è che «ha rivalutato i legami familiari e moltiplicato per ben 17 la condanna del Tribunale civile in primo grado a Fincantieri», commentano gli avvocati Enrico Cornelio e Livia Cornelio.
«Dopo una sentenza del giudice del lavoro che aveva già condannato Fincantieri al pagamento di 138 mila euro per la malattia professionale avuta in vita dall’operaio coibentatore», osservano ancora i legali della moglie e dei tre figli che l’uomo ha lasciato, «il Tribunale di Venezia aveva condannato Fincantieri a pagare solo 85 mila per tutti i familiari. Abbiamo insistito davanti alla Corte d’Appello affinché venisse riconosciuto il giusto risarcimento ai familiari di una vittima di malattia professionale causata dall’amianto, pretendendo gli importi aggiornati al 2024 dalla Corte di Cassazione per perdita di un congiunto».
Così è stato. La Corte d’Appello civile, con la sentenza emessa il 31 ottobre, «ha più che decuplicato la condanna, anzi l’ha moltiplicata per 17, portando il risarcimento della vedova e dei figli ad un importo complessivo pari a 1, 150 milioni di euro, comprensivi anche degli interessi come liquidati dalla sentenza».
Nello specifico 223 mila euro alla moglie, 184 per ognuno dei tre figli, oltre 200 mila euro per il danno patrimoniale dovuto al passaggio del tempo, dall’anno della morte del marito e padre ad oggi, oltre a 8 mila euro di spese funerarie e 29 di spese legale. Tutte con il riconoscimento degli interessi.
Cosa è accaduto? Il punto è nella diversa lettura dei giudici di primo e di secondo grado in merito al valore dei legami affettivi. Il Tribunale di Venezia, che aveva ridotto i risarcimenti all’osso, aveva «ritenuto che la totale assenza» di prove «rispetto all’intensità del dolore per la perdita del rapporto e alle caratteristiche, determina l’impossibilità di applicare le tabelle predisposte in giurisprudenza per la quantificazione del pregiudizio in questione (applicabili solo in presenza di dati di fatti circostanziati)».
Di tutt’altro avviso la Corte d’Appello, per la quale – al contrario – non è la famiglia a dover dimostrare che non ci sia stato un danno affettivo da risarcire, ma semmai la controparte a dover portare le prove, se davvero ne esistessero: «Il pregiudizio subito dai prossimi congiunti della vittima può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza», scrivono i giudici, «dato che l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l’assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria».
In sintesi: nelle famiglie ci si vuole bene, fino a prova contraria. E se un genitore muore di cancro perché si è ammalato sul lavoro, il suo datore è chiamato a risarcire i congiunti. Fincantieri, comunque, potrà ricorrere in Cassazione.